CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
Le presenti condizioni generali d'acquisto sono volte a regolamentare i rapporti che si originano dall'acquisto da parte della Gianni Versace S.r.l. (di seguito anche “Versace”) di beni e/o servizi, ad eccezion fatta per l’ipotesi in cui le Parti sottoscrivano un Contratto (come di seguito definito).
L'esecuzione da parte del fornitore della prestazione prevista nell'Ordine (come di seguito definito), implica l'integrale accettazione da parte del fornitore medesimo delle presenti condizioni generali.
Art. 1 Definizioni
1.1 Ai fini del presente documento per:
- Acquirente si intende Versace.
- Beni si intendono i beni oggetto dell'acquisto dell’Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, packaging e stampi.
- Condizioni si intendono le Condizioni Generali d’Acquisto di cui al presente documento.
- Contratto si intende il documento specificamente redatto per regolamentare un rapporto contrattuale frutto di negoziazione tra l'Acquirente ed il Fornitore. - Fornitore si intende la controparte dell'Acquirente nelle singole transazioni commerciali.
- Offerta si intende il documento predisposto dal Fornitore per proporre all'Acquirente l’acquisto di Beni e/o Servizi.
- Ordine si intende l'ordine d’acquisto, ossia il documento attraverso cui l’Acquirente accetta l’Offerta, che vincola l'Acquirente all’acquisto di Beni e/o Servizi. - Rapporto Contrattuale si intende il vincolo che lega l'Acquirente al Fornitore a seguito della trasmissione dell’Ordine da parte dell’Acquirente.
- Richiesta di Offerta si intende la richiesta, verbale o scritta, dell'Acquirente concernente una specifica necessità di acquisto di Beni e/o Servizi.
- Servizi si intendono i servizi prestati dal Fornitore a favore dell’Acquirente.
- Parti si intendono l’Acquirente e il Fornitore.
Art. 2 Forma convenzionale per patti aggiunti o in deroga alle presenti Condizioni
2.1 Qualsiasi accordo che dovesse integrare o modificare le clausole delle presenti Condizioni, o derogare alle stesse, non sarà valido se non stipulato per iscritto tra le Parti.
2.2 I richiami a leggi, regolamenti, norme e disposizioni in generale e/o a provvedimenti dell'Autorità si riferiscono a quelli vigenti, con patto esplicito che ogni eventuale mutamento, cambio, modifica o aggiornamento di quanto sopra comporterà automaticamente l'obbligo delle Parti ad uniformarsi alla nuova situazione di fatto e di diritto.
2.3 Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi rispetto quanto stabilito nelle presenti Condizioni, anche se tollerati o non contestati dall’Acquirente, non costituiranno deroghe alle presenti Condizioni, né precedenti a cui fare riferimento, né potranno essere interpretati come tacite accettazioni degli inadempimenti stessi.
2.4 Ciascun Rapporto Contrattuale sarà regolato dalle presenti Condizioni e, per quanto qui non espressamente previsto e/o derogato, dalle norme del codice civile e/o dalle altre leggi speciali vigenti al momento della trasmissione dell’Ordine. Le Condizioni, pertanto, non liberano il Fornitore da tutti i doveri imposti a suo carico da leggi, da disposizioni dell'Autorità e più in generale dall'obbligo di diligenza e professionalità richiesti all’operatore dall’art. 1176, co. 2 c.c..
Art. 3 Documenti contrattuali
3.1 Ogni acquisto di Beni o Servizi effettuato dall'Acquirente verrà formalizzato mediante i seguenti documenti: i) Richiesta d'Offerta; ii) Offerta; iii) Ordine.
3.2 Le Condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i documenti che regolano il Rapporto Contrattuale tra l'Acquirente ed il Fornitore. Ogni documento di cui al precedente punto 3.1 comporta accettazione senza riserve delle presenti Condizioni.
3.3 Le Condizioni non vincolano l’Acquirente, né sono idonee a creare valide aspettative circa la conclusione delle trattative eventualmente in corso, ovvero la conclusione dei successivi acquisti di Beni e/o Servizi.
3.4 Qualora per l’acquisto di Beni o Servizi l’Acquirente ed il Fornitore sottoscrivano un Contratto, le presenti Condizioni non troveranno applicazione.
3.5 Qualora vi fosse conflitto tra le previsioni dell’Ordine e quelle delle presenti Condizioni, le prime prevarranno sulle seconde.
Art. 4 Non esclusività delle forniture
4.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i Beni non verranno richiesti al Fornitore in via esclusiva.
Art. 5 Responsabilità del Fornitore, Cessione degli Ordini e Cessione del Credito
5.1 Il Fornitore si obbliga a risarcire, tenere indenne e manlevare l’Acquirente nei confronti di terzi con riguardo a qualsiasi pretesa, richiesta, procedimento, danno, sanzioni, penalità, costo o spesa eventualmente subita, addebitata o anche solo richiesta all’Acquirente per cause derivanti da dolo o colpa grave del Fornitore.
5.2 Fatti salvi ed impregiudicati tutti i casi di responsabilità che possano essere imputabili al Fornitore per l'esecuzione di quanto previsto nel Rapporto Contrattuale in essere con l'Acquirente, compresa la responsabilità del produttore, il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente anche per fatto dei propri dipendenti e collaboratori terzi che esso avrà scelto, o della cui opera si dovesse avvalere.
5.3 Il Fornitore non può cedere l’Ordine, neppure parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, in mancanza della quale l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Rapporto Contrattuale ai sensi dell’art.1456 c.c.
5.4 Anche qualora la cessione venga autorizzata dall’Acquirente, il Fornitore sarà in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Acquirente.
5.5 È altresì esclusa la cessione del credito, salvo nel caso di preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente.
Art. 6 Proprietà Industriale
6.1 Il Fornitore riconosce che l’Acquirente è titolare esclusivo di diversi segni distintivi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, marchi, disegni loghi, stampe, modelli Versace o riconducibili a Versace (la “Proprietà Industriale”) e si impegna a non registrare, né a depositare domanda di registrazione della Proprietà Industriale. Qualora per la fornitura dei Beni o l’esecuzione dei Servizi l’Acquirente trasmetta al Fornitore materiale contraddistinto dalla Proprietà Industriale (il “Materiale”), il Fornitore cederà all’Acquirente in modo permanente ed esclusivo tutti i diritti di utilizzo relativi ai Beni e/o al risultato dei Servizi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di riproduzione, distribuzione, commercializzazione, comunicazione al pubblico, trasformazione.
6.2 Fatto salvo quanto necessario a fornire i Beni e i Servizi, resta espressamente inteso che il Fornitore non potrà effettuare alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, della Proprietà Industriale o del Materiale sia durante il Rapporto Contrattuale che successivamente alla sua cessazione, per qualsiasi motivo, fatto, o causa, la stessa venga a determinarsi.
6.3 Qualora per la fornitura dei Beni o dei Servizi il Fornitore non si avvalga del Materiale, il Fornitore dovrà assicurare e garantire che i Beni, la loro destinazione d'uso, ed il risultato dei Servizi non violino diritti di terzi, compresi diritti di proprietà intellettuale, nonché di averne acquisito tutti i diritti di utilizzo legittimo da parte dei titolari.
6.4 Nei casi previsti al precedente punto 6.3, il Fornitore si obbliga a risarcire, tenere indenne e manlevare sin d’ora completamente l’Acquirente da ogni e qualsiasi rivendicazione, azione legale, pretesa, richiesta, danno, sanzione, penalità, costo o spesa eventualmente subita, addebitata o anche solo avanzata da terzi dovute ad atti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui, compreso, ma non limitatamente a, concorrenza sleale, violazione di brevetti o di richieste di brevetto, di marchi o di modelli depositati relativi ai Beni e/o ai Servizi.
6.5 Il Fornitore riconoscere che non potrà fare alcun uso della Proprietà Industriale, incluse le finalità di marketing, senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente.
Art. 7 Confidenzialità e riservatezza
7.1 Il Fornitore prende atto che a causa del Rapporto Contrattuale con l’Acquirente potrebbe venire a conoscenza di elementi, notizie, informazioni e, più genericamente, dati, anche statistici, soggetti ad estremo riserbo e/o vincolo di privativa industriale, nonché di qualsiasi altra notizia, confidenza, fatto, progetto, informazione nel più ampio significato del termine, appresi su e/o dall’Acquirente (di seguito, le “Informazioni”). Per tali motivi il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale e per i propri collaboratori, a mantenere il più stretto riserbo sulle Informazioni relative all’Acquirente, ai suoi dipendenti o collaboratori, e ciò per tutta la durata del Rapporto Contrattuale e per 3 (tre) anni successivi alla cessazione dello stesso.
7.2 Tutto il Materiale e le Informazioni condivise dall'Acquirente al Fornitore resteranno di proprietà dell'Acquirente e potranno essere utilizzate esclusivamente dal Fornitore per l'esecuzione dal Rapporto Contrattuale, con espresso divieto di divulgazione senza la preventiva autorizzazione dell'Acquirente.
7.3 Al momento della cessazione del Rapporto Contrattuale il Fornitore dovrà restituire immediatamente all'Acquirente tutte le Informazioni ed il Materiale eventualmente consegnatogli. Qualora la restituzione delle Informazioni e del Materiale non fosse possibile, questi ultimi dovranno essere immediatamente distrutti dal Fornitore, dandone prova scritta all’Acquirente.
Art. 8 Protezione dei dati personali
8.1 Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali - ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 dell'UE (di seguito, “GDPR”) e di ogni altra normativa applicabile sulla privacy (di seguito, congiuntamente, "Normativa sulla privacy") - si impegnano reciprocamente a:
- effettuare il trattamento dei dati personali limitatamente alle finalità e alle attività connesse alla corretta esecuzione delle presenti Condizioni e/o dell’Offerta e/o dell’Ordine;
- trattare i dati personali - sia con strumenti elettronici che cartacei - nel rispetto della Normativa sulla privacy. Tali operazioni saranno effettuate esclusivamente da personale autorizzato, nominato con atto separato e scritto, a cui sono impartite specifiche istruzioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle clausole di riservatezza;
- non rivelare e/o divulgare a terzi i dati personali trattati, se non per adempiere ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti locali e/o europee;
- informare i terzi - ad esempio consulenti e/o enti esterni - sui dati personali trattati solo per il raggiungimento di finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni e/o dall’Offerta e/o dall’Ordine. In particolare, le Parti - ove applicabile - dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 28 GDPR in caso di nomina dei terzi a responsabile del trattamento;
- adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello di rischio di sicurezza, secondo gli standard previsti dal GDPR (art 32-35 GDPR);
- garantire l'esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15 e segg. GDPR) in relazione a tutti i diritti derivanti dagli obblighi di trattamento e di informazione.
8.2 Ciascuna Parte fornirà all’altra Parte una copia dell’informativa privacy ex art. 13 GDPR, in conformità alla Normativa sulla privacy. L’informativa privacy di Versace è consultabile al seguente link. Il Fornitore garantisce di informare i propri dipendenti/collaboratori (e ogni altra persona coinvolta nel trattamento dei dati personali), secondo le proprie policy e/o comunque con la forma più idonea, circa il contenuto dell’informativa privacy di Versace.
8.3 Le Parti si impegnano a disciplinare i rispettivi rapporti in materia di protezione dei dati personali alla luce dello specifico trattamento di dati personali risultante dai servizi resi da parte del Fornitore. In tal senso, in ossequio alla Normativa sulla privacy, le Parti si impegnano a stipulare appositi accordi in materia di protezione dei dati personali nel caso in cui: i) i dati personali siano trattati dal Fornitore per conto di Versace; ii) le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento di tali dati, o iii) le Parti trattino dati personali in regime di titolarità autonoma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8.1 che precede. Tali accordi saranno da considerarsi quali parte integrante delle presenti Condizioni e/o dell’Offerta e/o dell’Ordine di volta in volta rilevanti.
8.4 In caso di difformità tra le disposizioni di cui al presente articolo e quelle eventualmente contenute nell’Offerta e/o nell’Ordine, quelle di cui al presente articolo sono da considerarsi prevalenti.
Art. 9 Garanzie del fornitore
9.1 Il Fornitore garantisce di essere una società regolarmente costituita e di avere permessi e autorizzazioni richiesti dalla legge applicabile per fornire Beni e Servizi.
9.2 Il Fornitore garantisce che i Beni ed i Servizi verranno realizzati ed eseguiti a regola d’arte, e secondo i più elevati standard qualitativi, garantendo la qualità delle materie prime impiegate, nonché la conformità a tutte le leggi, presenti e future, tra cui le norme di carattere economico, assicurativo, previdenziale, fiscale, ed antinfortunistico, comunque applicabili.
9.3 È responsabilità del Fornitore garantire che i Beni ed i Servizi siano adeguati alla notorietà e al prestigio di Versace.
9.4 Eventuali variazioni nella produzione dei Beni e/o nell’esecuzione dei Servizi potranno avvenire esclusivamente a seguito di richiesta scritta di Versace.
9.5 Il Fornitore garantisce che i Beni ed i Servizi saranno realizzati in luoghi di lavoro e con l’utilizzo di macchinari ed attrezzature rispondenti ai requisiti di sicurezza, igiene e salute, secondo le leggi applicabili. Il Fornitore garantisce, altresì, che la fabbricazione dei Beni e l’esecuzione dei Servizi avverrà senza alcuna forma di illecito sfruttamento della forza lavoro, incluso il lavoro minorile, rispettando tutte le norme applicabili in materia giuslavoristica nonché di utilizzo della manodopera ed in conformità ai principi del Codice Etico di cui all’art. 17.
9.6 Il Fornitore dichiara, inoltre, che l’attività produttiva sarà organizzata in modo completamente autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’Acquirente.
9.7 Il Fornitore garantisce di avere esperienza nel settore e di essere possesso di adeguate conoscenze tecniche, finanziarie e professionali, nonché di avere i mezzi necessari ad eseguire efficacemente e professionalmente i Servizi richiesti dall’Acquirente.
Art. 10 Luoghi e termini di consegna dei beni e di ultimazione dei servizi, clausola penale
10.1 I Beni dovranno essere consegnati, ed i Servizi prestati, all'Acquirente nel luogo indicato nell'Ordine, presso l’Acquirente o presso terzi se espressamente indicati dall'Acquirente.
10.2 I termini di consegna dei Beni e/o per l’ultimazione dei Servizi pattuiti sono da considerarsi come essenziali nell’interesse dell’Acquirente.
10.3 Il Fornitore dovrà informare tempestivamente l’Acquirente di ogni circostanza o fatto sopraggiunto che comprometta il rispetto dei termini di consegna dei Beni e/o di ultimazione dei Servizi. L’Acquirente in tal caso potrà accordare al Fornitore eccezionali deroghe ai termini pattuiti, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 10.5.
10.4 In caso di eventuali ritardi nella consegna dei Beni e/o nell’ultimazione dei Servizi da parte del Fornitore dovuti a cause di forza maggiore di cui al seguente Articolo 16, il termine s’intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito. Tuttavia, tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i periodi di interruzione siano stati comunicati tempestivamente per iscritto all’Acquirente, anche via e-mail. Resta inteso che, in un’ottica collaborativa di reciproco supporto, l’Acquirente potrà richiedere al Fornitore la massima disponibilità nell’accelerare il più possibile il completamento della produzione dei Beni e/o dell’ultimazione dei Servizi. Qualora la causa di Forza maggiore si protragga per un periodo superiore a 20 (venti) giorni successivamente alla comunicazione, l’Acquirente ha facoltà di risolvere il Rapporto Contrattuale dandone un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni al Fornitore.
10.5 Qualora il Fornitore non rispetti i termini di consegna dei Beni e/o ultimazione dei Servizi indicati nell’Ordine, e l’Acquirente non comunichi la propria volontà di risolvere l’Ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al:
- 5% (cinque percento) del valore d’acquisto dei Beni non consegnati o dei Servizi non prestati nei termini stabiliti, salvo il maggior danno, per ritardo di consegna superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi;
- 10% (dieci percento) del valore d’acquisito dei Beni non consegnati o dei Servizi non prestati nei termini stabiliti, salvo il maggior danno, per ritardo di consegna superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi;
- 20% (venti percento) del valore d’acquisito dei Beni non consegnati o dei Servizi non prestati nei termini stabiliti, salvo il maggior danno, per ritardo di consegna superiore 15 (quindici) giorni lavorativi;
- 50% (cinquanta percento) del valore d’acquisito dei Beni non consegnati o dei Servizi non prestati, salvo il maggior danno, per ritardo di consegna superiore a 20 (venti) giorni lavorativi.
Il pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 10.4 avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dai termini pattuiti per la consegna dei Beni e/o a dell’ultimazione Servizi, ferma in ogni caso la facoltà dell'Acquirente di opporre quanto dovuto a tale titolo in compensazione con gli importi dalla stessa dovuti al Fornitore a titolo di corrispettivo (anche sotto forma di acconti).
10.6 Qualora il termine di consegna superi i 20 (venti) giorni lavorativi, l’Acquirente avrà diritto a rivolvere il Rapporto Contrattuale del relativo Ordine, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 11 Accettazione dei beni e contestazioni
11.1 È responsabilità del Fornitore garantire che i Beni forniti (i) siano rispondenti alle caratteristiche, alle norme e specificazioni convenute nell’Ordine, (ii) siano esenti da vizi e da difetti e (iii) siano adeguati alla notorietà ed al prestigio dell’immagine commerciale dell’Acquirente.
11.2 I Beni acquistati sono coperti da garanzia per vizi e pertanto, in caso di vizi o difformità di questi ultimi, l’Acquirente potrà scegliere se domandare la risoluzione dell'Ordine o la riduzione del prezzo. Resta salva la facoltà del Fornitore di proporre all’Acquirente, in alternativa alla risoluzione dell’Ordine o la riduzione del prezzo, la sostituzione del Beni difettosi, a sua cura e spese, incluse le spese di trasporto da ciò derivanti.
11.3 Le difformità o non conformità dei Beni a quanto concordato tra le Parti e i vizi, se evidenti, dovranno essere denunciati al Fornitore in forma scritta (anche via e-mail) entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla consegna. Per i vizi, difformità o non conformità non evidenti, il termine per la denunzia viene stabilito in 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta.
11.4 Resta in ogni caso fatto salvo il diritto dell’Acquirente al risarcimento del maggior danno derivante da vizi dei Beni, ai sensi dell’art. 1494 c.c.
Art. 12 Prezzi, Fatturazione, Pagamenti
12.1 Salvo disposizione contraria espressamente prevista nell'Ordine, i prezzi s'intendono fissi e definitivi. I termini, le condizioni e le modalità di pagamento sono specificati nell'Ordine. I prezzi indicati nell’Ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali eventualmente a carico del Fornitore per la produzione dei Beni, la manodopera, il personale necessario per l’esecuzione dei Servizi, e di ogni altro onere previsto dall’Ordine, nessuno escluso od eccettuato.
12.2 Il Fornitore potrà emettere fattura a seguito della verifica dei Beni e dei Servizi oggetto dell’Ordine, e relativa accettazione, da parte dell'Acquirente.
12.3 Il saldo della fattura non comporta la rinuncia da parte dell'Acquirente ad eventuali reclami per difetti e/o non conformità dei Beni forniti o contestazione dei Servizi eseguiti.
Art. 13 Risoluzione
13.1 In caso d'inadempimento degli obblighi assunti dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni, l'Acquirente avrà la facoltà, previa messa in mora di giorni 15 (quindici) rimasta senza esito, di risolvere il Rapporto Contrattuale a mezzo PEC o mediante raccomandata R.R., fermo restando il diritto al risarcimento danni.
13.2 Fatto salvo ogni altro diritto di risolvere il Rapporto Contrattuale in base alla legge applicabile, l’Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Rapporto Contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione scritta al Fornitore, in caso di violazione da parte del Fornitore dei seguenti articoli: art. 5.3; 5.3; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.4; 10.2; 10.5; 10.6; 14.1; 14.2; 15; 17. Resta espressamente inteso che è in ogni caso fatto salvo il diritto dell’Acquirente al risarcimento danni.
Art. 14 Assicurazioni
14.1 In tutti i casi in cui la natura dei Beni e/o Servizi forniti lo richiedano, o qualora i Beni e/o Servizi forniti possano comportare un rischio nei confronti dell’Acquirente, verso i propri clienti o dipendenti o collaboratori in genere, o qualora l’Acquirente ne faccia specifica richiesta, il Fornitore è tenuto a stipulare un’assicurazione presso primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei rischi sopra detti; la polizza assicurativa dovrà essere attiva a partire dal primo giorno di validità del Rapporto Contrattuale e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dello stesso.
14.2 Il Fornitore, a seguito di richiesta dell’Acquirente, fornirà all’Acquirente copia della polizza/e di cui al punto precedente.
14.3 La stipulazione dei Contratti di assicurazione non eliminerà né ridurrà la diretta responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni.
14.4 Il Fornitore si impegna a fare tutto quanto necessario per ottenere gli eventuali rimborsi da parte delle compagnie di assicurazione e, in presenza di responsabilità di terzi, per conseguire gli indennizzi ed i risarcimenti cui avesse diritto.
Art. 15 Normativa Ambientale
15.1 Il Fornitore, per sé e per i suoi eventuali produttori terzi, garantisce all’Acquirente ed alle società ad esso collegate di rispettare la legislazione e le normative ambientali applicabili al settore in cui opera. In particolare, il Fornitore s’impegna ad osservare la normativa ambientale applicabile in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 16 Forza maggiore
16.1 Sono considerate cause di forza maggiore unicamente gli eventi imprevisti ed imprevedibili che sono fuori dal controllo delle Parti e che impediscono l'esecuzione dell'Ordine quali, ad esempio, scioperi a livello nazionale, terremoti, alluvioni, eventi bellici, epidemie, pandemie.
16.2 Nessuna delle Parti sarà considerata inadempiente per il mancato adempimento o il ritardo nell’adempimento dovuti a cause di forza maggiore che siano comunicate tempestivamente all’altra Parte.
16.3 Qualora la causa di forza maggiore si protragga per un periodo superiore a 20 (venti) giorni successivamente alla comunicazione di cui sopra, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il Rapporto Contrattuale dandone un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni all’altra Parte.
Art. 17 Codice Etico e modello Ex DLGS 231/2001
Il Fornitore prende atto e riconosce che Versace ha adottato un proprio “Modello” di cui al D. Lgs. 231/2001, disponibile all’indirizzo https://www.versace.com/it/it-it/a-proposito-di-noi/modello-organizzazione-231.html, e che Versace è parte del gruppo internazionale Capri Holdings e pertanto ha adottato il Codice di Condotta per Business Partners di Capri Holdings, disponibile all’indirizzo https://s22.q4cdn.com/557169922/files/doc_downloads/governance_documents/eng/2023/04/CODE-OF-CONDUCT-FOR-BUSINESS-PARTNERS_Amended-and-Restated-2023.pdf (il “Codice Etico”).
Il Fornitore si impegna nei rapporti reciproci con Versace a tenere un comportamento conforme, in particolare, ai principi enunciati nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e nel citato Codice Etico. Il Fornitore dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9 del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa.
L’inosservanza dei principi contenuti nei richiamati articoli e commi del Codice Etico, al pari della mancata e/o intempestiva comunicazione a Versace del verificarsi delle condizioni di cui all’Art. 9 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, costituirà inadempienza agli obblighi delle presenti Condizioni e legittimerà Versace a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione del Rapporto Contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati a Versace.
Il Fornitore si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto o comunque collaborano, nell’ambito dell’esecuzione del Rapporto Contrattuale, i principi di cui al Codice Etico e, in particolare, i contenuti riportati negli articoli del Codice Etico su richiamati.
Art. 18 Foro competente
Qualsiasi controversia tra l’Acquirente e il Fornitore connessa alle presenti Condizioni Generali d’Acquisto sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.
Art. 19 Clausola di salvaguardia - Miscellanea
19.1 In caso di controversie che dovessero sorgere tra le Parti per qualsiasi motivo, il Fornitore non potrà comunque sospendere le prestazioni fino a diversa disposizione dell'Acquirente.
19.2 Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore non si applicheranno al Rapporto Contrattuale.
19.3 Le presenti condizioni generali d'acquisto sono redatte in italiano ed in ulteriori lingue. Qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi, prevarrà sempre la versione italiana.
19.4 L’Acquirente si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le presenti condizioni generali d'acquisto senza alcun preavviso.