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CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. Oggetto ed ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali d'acquisto sono volte a regolamentare i rapporti che originano dall'acquisto da parte della Gianni Versace S.r.l.( di seguito anche “ Versace”) di un bene o di un servizio.

Trovano nel complesso applicazione in ogni rapporto contrattuale di acquisto di beni e di servizi ad eccezion fatta per le seguenti ipotesi: a. ove una o più clausole in esso contenute risultino incompatibili con la particolare tipologia di acquisto; b. ove le Parti deroghino per iscritto, espressamente e specificamente, ad una o più delle clausole in esso contenute.

Art. 1 Definizioni

1.1 Ai fini del presente documento per: - Condizioni si intendono le Condizioni Generali d’Acquisto di cui al presente documento.
- Acquirente si intende la Versace.
- Fornitore si intende la controparte dell'Acquirente nelle singole transazioni commerciali.
- Beni si intende l'oggetto dell'acquisto dell’Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, i servizi.
- Contratto si intende il documento specificamente redatto per regolamentare un rapporto contrattuale frutto di contrattazione tra l'Acquirente ed il Fornitore.
- Rapporto Contrattuale si intende il vincolo che lega l'Acquirente con il Fornitore nella realizzazione di un interesse comune.
- Ordine si intende l'ordine di acquisto, ossia il documento che formalmente accetta l'offerta del Fornitore e vincola l'Acquirente alla realizzazione di un acquisto.
- Offerta si intende il documento del Fornitore per proporre all'Acquirente un acquisto.
- Richiesta di Offerta si intende la richiesta verbale o scritta dell'Acquirente concernente una specifica necessità di acquisto.
- Parti si intendono l’Acquirente e il Fornitore.

Art. 2 Forma convenzionale per patti aggiunti o in deroga alle presenti Condizioni

2.1 Qualsiasi accordo che dovesse integrare o modificare le clausole delle presenti Condizioni o derogare alle stesse non sarà valido se non stipulato per iscritto tra le Parti.
2.2 Le presenti Condizioni risolvono e superano a tutti gli effetti ogni eventuale precedente accordo orale o scritto tra le Parti in relazione alle presenti Condizioni.
2.3 I richiami a leggi, regolamenti, norme e disposizioni in generale e/o a provvedimenti dell'Autorità si riferiscono a quelli vigenti, con patto esplicito che ogni eventuale mutamento, cambio, modifica o aggiornamento di quanto sopra comporterà automaticamente l'obbligo delle Parti ad uniformarsi alla nuova situazione di fatto e di diritto. Quale alea contrattuale il Fornitore assume a proprio esclusivo carico il rischio di dover effettuare qualsiasi tipo di investimento necessario e/o utile per adeguarsi a quanto sopra detto.
2.4 Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi da quanto stabilito nelle presenti Condizioni, anche se tollerati o non contestati dall’Acquirente, non costituiranno deroghe alle presenti Condizioni, né precedenti a cui fare riferimento, né potranno essere interpretati come tacite accettazioni degli inadempimenti stessi.
2.5 Nessuna delle Parti sarà considerata responsabile qualora l’adempimento della rispettiva prestazione sia divenuto impossibile per caso fortuito o forza maggiore.
2.6 Nulla delle presenti Condizioni costituisce o può essere considerato equiparabile ad una società ( “ partnership”) tra le Parti o costituisce o può essere considerato costituente una delle Parti rappresentante o dipendente dell’altra Parte a qualsiasi titolo e nessuna delle Parti ha alcuna autorità o potere di vincolare l’altra Parte o di assumere obbligazione o creare una passività a carico dell’altra Parte in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo.
2.7 Ciascun Rapporto Contrattuale sarà regolato dalle presenti Condizioni e, per quanto qui non espressamente previsto e/o derogato, dalle norme del codice civile e/o dalle altre leggi speciali in materia di compravendita vigenti al momento dell’invio dell’Ordine. Le Condizioni non liberano il Fornitore da tutti i doveri imposti a suo carico da leggi, da disposizioni dell'autorità e più in generale dall'obbligo di diligenza e professionalità.
2.8 Il Fornitore prende atto chela Versace; ha elaborato per sé e per il Gruppo Versace un Codice Etico al fine di assicurare che i valori fondamentali di Versace siano chiaramente definiti. Tali valori costituiscono l’elemento base della cultura aziendale, nonché gli standard di comportamento cui tutti Collaboratori del Gruppo Versace devono conformarsi nella conduzione degli affari e delle loro attività. Il Codice rappresenta pertanto l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità attraverso i quali Versace raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti. Il Fornitore, premesso quanto sopra, dichiara:
i) di aver visionato il testo del Codice Etico reperibile presso l’indirizzo internet: www.Versace.com;
ii) di osservare i principi in esso contenuti.

Art. 3 Documenti contrattuali

3.1 Ogni acquisto effettuato dall'Acquirente potrà essere formalizzato, a titolo esemplificativo, mediante i seguenti documenti: • La Richiesta d'Offerta • L'Offerta • Le Condizioni firmate • L'Ordine • Il Contratto
3.2 Le Condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i documenti che regolano il Rapporto Contrattuale tra l'Acquirente ed il Fornitore, anche senza necessità di esplicito richiamo. Ogni documento di cui al precedente punto 3.1 comporta accettazione senza riserve delle presenti Condizioni.
3.3 Le Condizioni non vincolano l’Acquirente, né sono idonee a creare valide aspettative circa la conclusione delle trattative eventualmente in corso, ovvero la conclusione dei successivi acquisti.
3.4 Anche quando per l'acquisto di un Bene viene tra le Parti predisposto uno specifico Contratto, le Condizioni si intendono automaticamente applicabili come parte integrante e sostanziale del Contratto, senza necessità di esplicito richiamo.
3.5 Qualora vi fosse conflitto tra le pattuizioni contenute nell’Ordine e/o nel Contratto e quelle contenute nelle Condizioni prevarranno le prime sulle seconde.

2. Clausole di generale applicazione

Art. 4 Non esclusività delle forniture

4.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i Beni non verranno richiesti al Fornitore in via esclusiva.

Art. 5 Responsabilità del Fornitore, Cessione e Subappalto

5.1 Fatti salvi ed impregiudicati tutti i casi di responsabilità che possono essere imputabili al Fornitore per l'esecuzione di quanto previsto nel Rapporto Contrattuale in essere con l'Acquirente, compresa la responsabilità del produttore, il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente anche per fatto dei propri dipendenti e collaboratori terzi che esso avrà scelto o della cui opera si dovesse avvalere.
5.2 Il Fornitore non può cedere gli Ordini o i Contratti, né subappaltare, neppure parzialmente, la sua esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, in mancanza della quale l'Acquirente potrà considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c.
5.3 Anche qualora il subappalto venga autorizzato dall’Acquirente, il Fornitore mantiene in ogni caso verso l'Acquirente l'intera responsabilità dell'esecuzione e della fornitura dei Beni.
5.4 E’ altresì esclusa la cessione del credito.

Art. 6 Penali

6.1 Fermo restando il diritto dell'Acquirente a chiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni e fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto all'Acquirente sulla base delle presenti Condizioni o dalla legge, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente una penale pari al 10% del valore della transazione economica prevista contrattualmente; se il ritardo nell’adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contrattuali non è superiore a 7 giorni, la penale è ridotta al 5 % del valore della transazione economica prevista contrattualmente e ciò per ogni caso di trasgressione.
6.2 Il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Fornitore a titolo di penale ai sensi del precedente articolo 6.1 avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal giorno del verificarsi degli eventi ivi previsti, ferma in ogni caso la facoltà dell'Acquirente di opporre quanto dovuto a tale titolo in compensazione con gli importi dalla stessa dovuti al Fornitore a titolo di corrispettivo (anche sotto forma di acconti).


Art. 7 Industrial and Intellectual Property

7.1 Il Fornitore riconosce che denominazioni e marchi utilizzati dall'Acquirente sono di esclusiva proprietà dell'Acquirente e/o di Società del Gruppo Societario di appartenenza e/o ne detiene legittimo titolo all’uso. Di conseguenza il Fornitore non potrà fare alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di tali marchi e denominazioni anche abbinati tra loro, sia durante il Rapporto Contrattuale che successivamente alla sua cessazione, per qualsiasi motivo, fatto o causa la stessa venga a determinarsi.
7.2 Quando le formule e/o le composizioni dei Beni o i marchi da utilizzare per gli stessi non sono indicati o forniti dall’Acquirente, il Fornitore dovrà assicurare e garantire che i beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale (marchi e brevetti).
7.3 Nei casi previsti al precedente punto 7.2, il Fornitore manleva sin d’ora completamente l’Acquirente da ogni e qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi dovute ad atti di concorrenza sleale, violazione di brevetti o di richieste di brevetto, di marchi o di modelli depositati e di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Beni.

Art. 8 Confidenzialità e riservatezza

8.1 Il Fornitore prende atto che, a seguito del rapporto contrattuale con l’Acquirente potrebbe venire a conoscenza di elementi, notizie, informazioni e, più genericamente, di dati, anche statistici, soggetti ad estremo riserbo e/o vincolo di privativa industriale, nonché di qualsiasi altra notizia, confidenza, fatto, progetto, informazione nel più ampio significato del termine, appresi su e/o dall’Acquirente. Per tali motivi il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale e per i propri collaboratori, a mantenere il più stretto riserbo su tutto ciò di cui comunque avesse scienza e/o apprendesse, anche per confidenza ricevuta, in occasione della fornitura e/o della richiesta di fornitura formulate dall’Acquirente, suoi dipendenti o collaboratori, e ciò per tutta la durata del Rapporto Contrattuale e per i 5 anni successivi alla cessazione dello stesso.
8.2 Tutto il materiale e le informazioni di qualsiasi natura, forniti dall'Acquirente al Fornitore, resteranno di proprietà dell'Acquirente e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione contrattuale, con divieto di divulgazione senza la preventiva autorizzazione dell'Acquirente.
8.3 Al momento della cessazione del Rapporto Contrattuale il Fornitore dovrà restituire immediatamente all'Acquirente tutta la documentazione eventualmente consegnatagli.

Art. 8 bis Trattamento Dati Personali ex D.Lgs 196/2003 (Tutela della Privacy)

Ai sensi del D.lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Acquirente informa il Fornitore che i dati personali dello stesso sono e verranno dall’Acquirente trattati per il corretto svolgimento dei rapporti anche sul piano legale e per consentire la puntuale esecuzione degli accordi stipulati o che verranno eventualmente stipulati tra le Parti in futuro; i dati verranno conservati in parte su archivi cartacei e in parte su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Tali dati non saranno diffusi né comunicati all’esterno, salvo che ai dipendenti e/o professionisti e/o soggetti esterni che eventualmente svolgano specifici incarichi per conto dell’Acquirente e che ricoprano la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento per il compimento di azioni connesse al Contratto e/o al Rapporto Contrattuale.
I dati personali del Fornitore potranno dall’Acquirente essere comunicati, per quanto di loro rispettiva specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per l’Acquirente obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo (anche di natura strumentale) comunque connesso o riferibile al Contratto e/o al Rapporto Contrattuale.
L’Acquirente informa inoltre che “Titolare” dei dati personali ai sensi di legge è la Gianni Versace S.r.l., con sede legale in Milano (MI) Piazza Luigi Einaudi 4, Direzione generale e amministrativa in Milano, Piazza Luigi Einaudi 4, e che, ai sensi dell’art. 7 della suddetta normativa il Fornitore potrà in ogni momento avere accesso agli stessi, chiedendo informazioni in merito a tali dati al Titolare o al Responsabile/i del trattamento dei dati personali pro – tempore ove nominato/i, domiciliati per la carica presso la sede dell’Acquirente in Milano, Piazza Luigi Einaudi 4, richiedendone l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione, sempre salvo il diritto ad opporsi per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed utilizzi. L’applicazione delle Condizioni Generali comporta consenso da parte del Fornitore al trattamento dei dati.

3. Clausole di specifica applicazione

Art. 9 Garanzie / Controlli e verifiche da parte dell’Acquirente

9.1 Fatto salvo quanto predisposto dalle norme vigenti, se i Beni acquistati sono coperti da garanzia, il Fornitore è tenuto a sostituire, alla prima richiesta ed a sue spese, i Beni difettosi e ad eseguire, sempre a sue spese, eventuali modifiche e messe a punto che dovessero essere necessarie per far sì che i Beni soddisfino le condizioni contrattuali dell'Ordine. Il Fornitore si farà carico di tutte le conseguenze derivanti da mancata od incompleta esecuzione, anche parziale, degli obblighi tutti ad esso incombenti, nonché delle spese di riparazione e sostituzione, come pure di quelle di trasporto e trasferta da ciò derivanti.
9.2 I Beni sostituiti o riparati saranno soggetti ad una nuova garanzia in tutto uguale alla prima
9.3 Ferma restando l’esclusiva responsabilità del Fornitore, è consentito all’Acquirente, ogni controllo, fatto direttamente e con qualsiasi mezzo diretto o indiretto nonché in qualsiasi momento e luogo in merito alla fornitura dei Beni. Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione dei predetti controlli. Nel caso in cui nel corso dei sopraccitati controlli, l’Acquirente dovesse avanzare fondate contestazioni circa gli adempimenti dovuti dal Fornitore, quest’ultimo provvederà a sua cura e spese ad eliminare, in un tempo concordato, gli inconvenienti lamentati. In caso negativo l’Acquirente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Art. 10 Consegna, accettazione del bene e contestazioni

10.1 I Beni dovranno essere consegnati all'Acquirente, nel luogo che verrà indicato nell'Ordine o nel Contratto od in altro documento, o presso terzi se espressamente indicati dall'Acquirente. I termini di consegna stabiliti contrattualmente sono da considerarsi come essenziali e si riferiscono alle date in cui i Beni devono essere consegnati.
10.2 Le difformità o non conformità dei Beni a quanto concordato tra le Parti e i vizi, se evidenti, dovranno essere denunciati al Fornitore in forma scritta (anche a mezzo telefax) entro quindici giorni lavorativi dalla consegna. Per i vizi o le difformità o non conformità non evidenti, il termine per la denunzia viene stabilito in quindici giorni lavorativi dalla scoperta.
10.3 In caso di giustificati reclami per vizi o per mancanza di conformità dei Beni consegnati all'Acquirente, quest'ultima potrà scegliere se chiedere al Fornitore la sostituzione dei Beni difettosi, oppure se restituire i Beni al Fornitore che dovrà riaccreditare all’Acquirente quanto da quest’ultimo pagato per la fornitura degli stessi.

Art. 11 Prezzi, Fatturazione, Pagamenti e Interessi di mora

11.1 Salvo disposizione contraria espressamente prevista nell'Ordine, nel Contratto o in altro documento stipulato tra le Parti, i prezzi s'intendono fissi e definitivi, non soggetti a revisione ed adeguamento. I termini, le condizioni e le modalità di pagamento sono specificati nell'Ordine, nel Contratto o in altro documento stipulato tra le Parti
11.2 Il Fornitore potrà emettere fattura a seguito della verifica dei quantitativi e relativa accettazione da parte dell'Acquirente.
11.3 Il saldo della fattura non comporta la rinuncia da parte dell'Acquirente ad eventuali reclami per difetti e/o non conformità della merce e/o dei Beni forniti.
11.4 I corrispettivi pattuiti verranno pagati dietro presentazione di regolare fattura o documento equipollente; in caso di mancato o ritardato pagamento il tasso per gli interessi di mora è pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.), previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente tale termine si applicheranno gli interessi di mora sopra detti.

Art. 12 Limitazioni di responsabilità

12.1 L’Acquirente potrà recedere anticipatamente e con effetto immediato dal Contratto, mediante comunicazione scritta da farsi pervenire al Fornitore, ove per qualsiasi ragione le autorità competenti dovessero revocare o sospendere le autorizzazioni al Fornitore necessarie per la fornitura dei Beni
12.2 Impregiudicati gli ulteriori e diversi rimedi previsti dalla Legge ed in ogni caso quelli relativi ai casi di grave inadempimento, per i quali l’Acquirente potrà ai sensi dell’art. 1456 c.c. risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, in caso d'inadempimento degli obblighi assunti dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni, l'Acquirente avrà la facoltà, previa messa in mora di giorni otto rimasta senza esito, di:
a) far eseguire da una azienda terza di sua scelta le prestazioni non eseguite dal Fornitore, a spese di quest'ultimo, anche se a maggior costo, ferma restando l'applicazione delle penali di ritardo ex. art.6;
b) risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata R.R. o corriere espresso con avviso di ricezione, fermo restando il diritto al risarcimento danni.
12.3 Le disposizioni del presente articolo troveranno applicazione anche nel periodo di garanzia
12.4 L'Acquirente potrà inoltre risolvere il Rapporto Contrattuale in corso con il Fornitore con un preavviso di dieci giorni, da inviarsi mediante lettera raccomandata R.R. o corriere espresso con avviso di ricezione, in caso di cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale o dell'azionariato del Fornitore e tali da compromettere l'attività o gli interessi dell’Acquirente.

Art. 13 Garanzia

13.1 In tutti i casi in cui la natura del Bene fornito lo richieda e/o il Bene fornito possa comportare un rischio nei confronti dell’Acquirente e/o da questi ultimi verso i propri clienti o dipendenti o collaboratori in genere, o qualora l’Acquirente ne faccia specifica richiesta, il Fornitore è tenuto a stipulare un’assicurazione presso primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei rischi sopra detti; la polizza assicurativa dovrà essere attiva a partire dal primo giorno di validità del Rapporto Contrattuale e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dello stesso.
13.2 Il Fornitore dovrà consegnare all’Acquirente copia della/e polizza/e di cui al punto precedente entro una settimana dall’inizio del Rapporto Contrattuale.
13.3 La stipulazione dei Contratti di assicurazione non eliminerà né ridurrà la diretta responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni.
13.4 Il Fornitore si impegna a fare tutto quanto necessario per ottenere gli eventuali rimborsi da parte delle compagnie di assicurazione e, in presenza di responsabilità di terzi, per conseguire gli indennizzi ed i risarcimenti cui avesse diritto.

Art. 14 Forza maggiore

14.1 Sono considerate cause di forza maggiore unicamente gli eventi imprevisti ed imprevedibili che impediscono l'esecuzione dell'Ordine quali, ad esempio, scioperi a livello Nazionale, terremoti, alluvioni, eventi bellici, epidemie (per quanto riguarda la consegna di materie prime) e similari.
14.2 Non sarà considerata causa di forza maggiore la mancanza di manodopera e/o l'impossibilità di stipulare contratti con subfornitori.
14.3 Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a due settimane, l'Acquirente potrà ritenere annullate tutte le consegne di Beni ancora da effettuare.

Art. 15 Foro competente

15.1 Qualsiasi controversia tra l’Acquirente e il Fornitore connessa alle presenti condizioni generali sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Art. 16 Clausola di salvaguardia e accettazione delle Condizioni

16.1 In caso di controversie che dovessero sorgere tra le Parti per qualsiasi motivo, il Fornitore non potrà in ogni caso sospendere le prestazioni fino a diversa disposizione dell'Acquirente.
16.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto troveranno in ogni caso applicazione qualora il Fornitore, ancorché non le abbia sottoscritte, dia comunque corso a quanto richiesto dall’Acquirente. L’Acquirente non accetta sin d’ora eventuali condizioni Generali di Vendita del Fornitore. Non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun genere o tipo alle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Ai sensi dell’art.1341 c.c. si approvano specificamente previa attenta lettura e riconsiderazione gli artt.: 3 (Documenti contrattuali) – 5 (Responsabilità del Fornitore, cessione e subappalto) – 6 (Penali, fatturazione e interessi di mora) – 9 (Garanzie) – 10 (Consegna, accettazione del bene e contestazioni) – 12 (Inadempimento e Risoluzione) – 13 (Assicurazioni) – 14 (Forza maggiore) – 15 (Foro competente) – 16 (Clausola di salvaguardia).

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